Valutazione apprendimenti

Alla luce delle Indicazioni nazionali del 2012, della rilettura delle stesse nel documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018, della pubblicazione della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente che aggiorna quelle individuate dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea nel 2006 ed, infine, dell’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020 e allegate Linee Guida relative alla Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria, è stato aggiornato il Curricolo d’Istituto della Scuola Primaria, articolandolo per discipline e centrandolo sulle nuove competenze chiave europee del 2018. Il Curricolo di Istituto e la programmazione annuale della singola classe, nella loro declinazione delle Indicazioni nazionali, costituiscono il documento di riferimento principale anche per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Come recita l’art. 1 comma 1 del D. Lgs. 62/2017 recante Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato: “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”. Ne deriva che la valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definitivi dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel Curricolo d’Istituto. Ciò viene ribadito nell’art. 2 dell’ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, la quale determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel Curricolo d’istituto. I giudizi descrittivi sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento: - Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. - Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo - Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità - In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. Il nuovo impianto valutativo supera, quindi, il voto numerico su base decimale, sostituendolo con una descrizione del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti (autonomia dell’alunno, tipologia della situazione, risorse mobilitate per portare a termine il compito, continuità nella manifestazione dell’apprendimento). L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. La valutazione ha, quindi, essenzialmente, finalità formativa; è strettamente correlata alla programmazione delle attività e degli obiettivi, considera i processi di apprendimento e ne rileva gli esiti, si realizza attraverso l’osservazione continua e sistematica dei processi, documenta la progressiva maturazione dell’identità personale, promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e dei percorsi effettuati. Per l’insegnante si rivela: - uno strumento per verificare validità ed efficacia delle proposte didattiche - uno strumento valido per ripensare e regolare il percorso educativo-didattico. Per l’alunno promuove: - l’autoconsapevolezza del proprio percorso formativo - la motivazione per ulteriori progressi. Per la famiglia favorisce: - il coinvolgimento nell’azione educativa, - il confronto sulle dinamiche messe in atto da ciascun allievo nel percorso di apprendimento. Le verifiche vengono predisposte dai docenti delle discipline e seguono criteri di: - sistematicità perché effettuate al termine di ogni sequenza significativa; - omogeneità perché coerenti con il tipo di esercitazioni fatte in classe; - utilità per rendere l’allievo partecipe dei propri progressi e delle proprie; - significatività per monitorare il raggiungimento di uno o più obiettivi. I docenti concordano, per ogni quadrimestre, le prove di verifica sugli obiettivi previsti. In relazione al raggiungimento delle competenze, attraverso i traguardi disciplinari e la nuova certificazione delle competenze, i docenti predispongono almeno una UdA interdisciplinare, atta alla valutazione delle competenze prese in esame. L’insieme delle misurazioni contribuirà, alla fine del quinquennio, alla stesura della certificazione delle competenze secondo il modello ministeriale . Nell’ottica di una scuola in cui l’istruzione e l’educazione non possono essere disgiunte, anche la valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica e dell’Attività Alternativa tramite giudizio sintetico, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 62/2017 e confermato dall’ O.M. 172 del 4 dicembre 2020 e allegate Linee Guida, è stata uniformata ai livelli di apprendimento previsti per tutte le altre discipline curricolari. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è invece correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e la valutazione del comportamento, restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione (D. Lgs. 62/2017).

                           

Per quanto riguarda la valutazione, la Legge 92/2019 dispone che l'insegnamento dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. All'interno del Curricolo d'Istituto recentemente aggiornato è stato, quindi, inserito l'insegnamento trasversale di educazione civica, per il quale sono state prodotte sia le UDA relative alle singole classi, sia le griglie per la valutazione. Le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica adottate in applicazione della sopra citata legge 92/2019 specificano anche che per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 la valutazione farà riferimento agli obiettivi/risultati di apprendimento e alle competenze che i Collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel Curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/24 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali, definiti dal Ministero dell’istruzione.

La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica. Gli elementi nella valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico sono: - interesse, impegno e partecipazione alla vita scolastica; - collaborazione verso compagni e adulti; - rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico per gli aspetti di loro pertinenza.

Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da puntuale motivazione.